NOTIZIE E COMUNICAZIONI - MONDO DEL LAVORO

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MONDO DEL LAVORO

14.02.2013 - Contratto a progetto dopo la riforma la riforma Biagi ( D.lgs. 276/2003).

Riforma Fornero (Legge 92/2012)

Dal 18 Luglio 2012 i nuovi contratti a progetto devono indicare un "specifico progetto". Per tanto il progetto deve essere dettagliato, non può essere collegato all'ordinaria attività aziendale e le mansioni affidate al collaboratore non possono essere ripetitive o di mera esecuzione. Perché la prestazione lavorativa è gestita autonomamente senza vincolo di subordinazione nei riguardi del committente.

Compenso

Il compenso deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito non essere inferiore ai minimi stabiliti per ciascun settore, per questo si deve tener conto dei minimi salariali applicati dalla contrattazione collettiva per mansioni equiparabili ai lavoratori subordinati.

Rimane fermo anche con la recente riforma il principio che se sussiste la mancanza del progetto ciò determina la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il Ministero del Lavoro nella circolare n. 29 del 11 dicembre 2012 indica la black list del contratto a progetto ossia quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Il contratto a progetto è vietato per i seguenti soggetti e mansioni:

gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;

gli addetti alle agenzie ippiche;

gli addetti alle pulizie;

gli autisti e gli autotrasportatori;

i baristi ed i camerieri;

i commessi e gli addetti alle vendite;

i custodi ed i portieri;

le estetiste ed i parrucchieri;

i facchini;

gli istruttori di autoscuola;

i letturisti di contatori;

i magazzinieri;

i manutentori;

i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia;

i piloti e gli assistenti di volo;

i prestatori di manodopera nel settore agricolo;

gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti;

gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande;

le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.

Indennità una tantum ai lavoratori co.co.pro.

I requisiti, da possedere all’atto della presentazione della domanda all’Inps, confermati anche per il 2012 e 2013 sono i seguenti:

monocommittenza: svolgimento dell’attività con un unico committente, con  riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, quello per cui si è verificato  l’evento “fine lavoro” (come rilevabile dalle denunce Uniemens);

iscrizione esclusiva alla Gestione separata dell’Inps;

dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2012 si deve prendere in considerazione il reddito lordo dell’anno 2011, percepito dal soggetto in quanto collaboratore iscritto alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, compreso tra 5.000 e 20.000 euro;

accredito contributivo nell’anno di riferimento di almeno una mensilità;

accredito contributivo nell’anno precedente di almeno tre mensilità;

assenza di contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi, condizione che deve, comunque, per l’indennità è erogata nelle sole ipotesi in cui si verifica l’evento fine lavoro, che si determina dalla comunicazioni obbligatorie (unilav) che il datore di lavoro deve inviare al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità è erogata nelle sole ipotesi in cui si verifica l’evento fine lavoro, che si determina dalla comunicazioni obbligatorie (unilav) che il datore di lavoro deve inviare al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità una tantum, come per altre prestazioni a sostegno del reddito, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale. La domanda va presentate entro il termine di 30 giorni dalla data in cui risultano essersi verificati i presupposti. Il modello di domanda, anche per il 2012 è COD.SR92. Il modello è reperibile sul sito dell’Inps (www.inps.it). I 30 giorni per la presentazione della domanda, partono dal 61 esimo giorno successivo alla data della perdita del lavoro, alla risoluzione del contratto a progetto per fine lavoro ossia bisogna essere senza lavoro da almeno due mesi dopo la fine del contratto. Al fine della verifica del predetto requisito l’Inps farà un riscontro verificando che nell’ultimo uniemens, prodotto dal committente, vi sia la data di fine attività. L’Inps quindi ricaverà la data di fine lavoro dalla dichiarazione mensile ricevuta dal datore di lavoro. Dal diritto dell’indennità una tantum sono  esclusi i lavoratori iscritti alla Gestione separata il cui rapporto di lavoro non sia riconducibile all’applicazione dell’art. 61, quindi ad esempio i cosiddetti mini co.co.co., i lavoratori autonomi occasionali, i professionisti senza cassa, ecc. L’indennità è limitata ai collaboratori a progetto. Per quanto riguarda le collaborazioni con le Pubbliche Amministrazioni, sono esclusi dalla prestazione previdenziale, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto come ad esempio: gli assegnisti di ricerca o i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio.