Collocamento Obbligatorio

 

Garantire un'occupazione a tutte quelle persone che per varie cause o per situazioni di particolare disagio sociale, vengono a trovarsi in uno stato di infermità. Questo è lo scopo del collocamento obbligatorio o collocamento mirato, previsto dalla legge n. 68 del 1999. Le aziende che occupano più di 15 dipendenti sono infatti obbligate ad assumere una percentuale di persone invalide. Quando sono previste nuove assunzioni, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad inviare agli uffici competenti (centri per l'impiego locale), di Provincia e Regione, un prospetto dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, nonchè i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.Il collocamento obbligatorio è riservato alle seguenti tipologie di disoccupati:


Disabili

* persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%
* persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%
* persone non vedenti o sordomute
* persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio


Altre categorie


* orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio
* soggetti equiparati (i coniugi ed i figli superstiti di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di servizio, di guerra, di lavoro)
* profughi italiani rimpatriati e vittime del terrorismo  


Per iscriversi al collocamento obbligatorio è necessario:

* essere disoccupati, tranne che per le vittime del terrorismo
* non aver raggiunto l'età pensionabile

Possono iscriversi le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%.

Gli orfani ed i figli dei soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro possono iscriversi se minori di età al momento della morte del genitore: sono considerati minori i figli fino al giorno del ventunesimo compleanno (se studenti scuola superiore), e fino a ventisei anni se universitari.